LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA’ STORICHE DEL LAZIO, PUBBLICATA LA LEGGE REGIONALE

La tutela delle botteghe e delle attività storiche è Legge. Pubblicata nel BURL la Legge Regionale  n. 1 del 10 febbraio 2022 concernente la Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche e approvata dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2022 con 29 voti favorevoli e 9 astenuti.  Si tratta di una legge importante che tutela il presente e il futuro delle attività commerciali che hanno segnato la storia del nostro territorio valorizzando i mestieri e le conoscenze, in particolare nell’artigianato, che altrimenti andrebbero perdute.

La finalità della legge – si legge all’art.1 del testo legislativo-  è di “promuovere iniziative volte alla valorizzazione e salvaguardia delle botteghe e delle attività storiche (inclusi anche i mercatai e le fiere di valenza storiche di cui all’articolo 51 della L.R. 22/2019, vedasi l’ art.5 della Legge) individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e di specialità” anche in collaborazione con i comuni, uffici territoriali competenti, del Ministero della cultura e del Ministero dello sviluppo economico, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione.

Definizione di “botteghe e attività storiche” espressa all’art.2 della Legge:

a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
c) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiquariato e da collezione;
d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l’identità e le caratteristiche originarie dell’attività, restando ininfluenti l’eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

Tra  gli interventi stabiliti all’art.4 per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche, la predetta Legge:

  1. investe i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, nell’ adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, anche mediante la riduzione dei canoni di locazione o di altri oneri su immobili di loro proprietà.
  2. La Giunta regionale concede contributi ai proprietari e ai gestori delle botteghe e attività storiche nonché ai comuni che intendano adottare i provvedimenti di cui al comma 1, secondo le seguenti priorità:
    a) la collocazione all’interno di un edificio storico classificato;
    b) la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio;
    c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
    d) l’esercizio di un’attività storica o tradizionale regionale;
    e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
    f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l’inventario degli archivi e del patrimonio.
  3. L’alienazione dei locali di proprietà della Regione o degli enti da essa dipendenti all’interno dei quali ha sede una bottega storica è subordinata al vincolo di mantenimento della destinazione d’uso per un periodo non inferiore a cinque anni.
  4. La Regione promuove e favorisce, altresì, la stipula di accordi tra i comuni, i titolari delle attività in sede fissa e i proprietari degli immobili interessati, al fine di favorire il riequilibrio dei canoni di locazione.
  5.  L’essere iscritti nell’Elenco regionale pubblico, anche a fine promozionale e turistico per la creazione di appositi percorsi, pure intercomunali, dedicati alle botteghe e attività storiche, nei portali web istituzionali dei comuni nonché, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.

Legge Regionale Botteghe storiche

Consulta il sito della Regione Lazio