RIMBORSO TEST ANTIGENICI PER OPERATORI TERZO SETTORE, IV EDIZIONE: DOMANDE DAL 21 FEBBRAIO 2022

Il rimborso all’80% delle spese sostenute dagli Enti del terzo settore impegnati nelle attività socio assistenziali per l’esecuzione dei test antigenici con periodicità di 30 giorni nelle date intercorrenti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.

È quanto prevede la quarta edizione dell’avviso pubblico che, in continuità con i precedenti, dispone l’attivazione di una nuova finestra temporale in riferimento ai contributi ammissibili a finanziamento.

Beneficiari del contributo sono i seguenti Enti del terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante Codice del Terzo settore:

  • Associazioni di Promozione Sociale (APS);
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV);
  • Società Cooperative sociali; -Soggetti iscritti alla anagrafe delle Onlus.

Per accedere alla misura di sostegno, i predetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere iscritti nei rispettivi Registri/Albi/Anagrafi regionali o nazionali attualmente previsti dalla normativa di settore;
  • avere operatori che svolgano attività socioassistenziale nell’ambito della Regione Lazio e che siano appartenenti ad almeno una delle “fasce a maggior rischio di contagio “di cui alla Circolare del 26 novembre 2020, prot. n. 1035815

In particolare, i soggetti aventi titolo possono richiedere il suddetto rimborso per le spese sostenute per l’esecuzione del test antigenico sussistendo tutte le seguenti condizioni:

  1. le spese devono essere state sostenute per l’esecuzione di test antigenici esclusivamente agli operatori impegnati in attività socioassistenziali appartenenti ad una delle “fasce di maggior rischio” di seguito riportati:

1. operatori delle strutture residenziali;

2. operatori dei servizi domiciliari a contatto continuativo con l’utente;

3. operatori dei centri diurni che operano in presenza dell’utente;

4. servizi e associazioni operanti nelle strutture penitenziarie.

Sono esclusi dal rimborso i test antigenici effettuati agli operatori degli ETS impegnati in attività sociosanitarie.

  1. per ciascuno degli operatori sociali di cui alla precedente lettera a) è possibile richiedere il rimborso di test antigenici con decorrenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 effettuati con la periodicità di 30 giorni;
  2. le spese non devono essere state finanziate da altre risorse pubbliche o private;
  3. la documentazione contabile attestante le spese sostenute per l’effettuazione dei test antigenici deve essere allegata alla domanda, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del presente avviso: in caso di comprova parziale sarà riconosciuto il rimborso solo di quanto attestato correttamente dalla documentazione allegata.

La domanda di rimborso, completa di tutta la documentazione allegata richiesta dal presente avviso, dovrà essere predisposta e presentata dal legale rappresentante del beneficiario (o di un suo delegato munito di idonea procura) esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile a decorrere dal 21 febbraio 2022 ore 12.00 al seguente link https://app.regione.lazio.it/tamponiets/ come meglio descritto nel Manuale d’uso dell’applicativo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 possono presentare domanda di rimborso dal 21 febbraio 2022 al 10 aprile 2022: andranno caricate a sistema le richieste di rimborso relative alle spese sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 compresi.

È necessario fare riferimento alla data risultante dai documenti contabili allegati a comprova.

La domanda si considera inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati con il ricevimento della e-mail di avvenuta protocollazione e del relativo codice alfanumerico che deve essere conservato con cura.

Dopo aver inviato la domanda NON sarà più possibile modificare la richiesta né allegare ulteriore documentazione a comprova con riferimento all’arco temporale individuato (fatto salvo quanto sopra specificato) pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione della predetta richiesta.

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà l’istruttoria formale delle domande ricevute, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo.

Successivamente alla predetta fase di istruttoria formale, una Commissione, nominata da LAZIOcrea S.p.A. valuterà le domande che abbiano superato la fase istruttoria, esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, e quantificherà il contributo spettante a ciascun richiedente avente titolo.

Sulla scorta del predetto elenco LAZIOcrea S.p.A. erogherà il rimborso esclusivamente a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente indicato nella domanda e nella misura riconosciuta a seguito dell’espletamento della predetta istruttoria in favore dei soggetti aventi titolo, fino ad esaurimento dell’importo stanziato dalla Regione Lazio.

Fermo restando quanto sopra, il l’importo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate è pari ad euro 837.703,60 salve ulteriori ed eventuali economie maturate a valere sul precedente avviso di cui alla determinazione prot. 1081 del 14 ottobre 2021.

Le disposizioni del presente avviso si intendono automaticamente sostituite per effetto della successiva entrata in vigore di norme di riferimento aventi carattere cogente.

Contatti

Se si riscontrano problemi in fase di caricamento dati o in caso di chiarimenti in merito al contenuto dell’avviso è possibile scrivere a: rimborsotamponi@laziocrea.it

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