DALLA REGIONE LAZIO 19 MILIONI DI EURO AI COMUNI PER SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE

Approvata in mattina la delibera di giunta che stanzia 19 milioni di euro a favore dei Comuni del Lazio per garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19

  • 7.000.000,00 di € a Roma Capitale ripartiti tra i diversi Municipi in quanto organi di decentramento amministrativo previsti dal proprio statuto di cui si avvale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 35 della legge regionale n.11 del 2016 secondo i seguenti criteri
    1. a)  una quota pari all’80% per complessivi 5.600.000,00 € è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun Municipio al 31 dicembre 2018 come da dati ISTAT
    2. b)  una quota pari al 20% per complessivi 1.400.000,00 € è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito procapite di ciascun Municipio e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.
  • 12.000.000,00 di € per gli altri Comuni del Lazio, da ripartire in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2018 come da dati ISTAT

Destinatari del sostegno economico

Destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che presentano specifica domanda al segretariato sociale territorialmente competente anche per via telefonica o via mail o a seguito di segnalazione ai servizi stessi da parte degli Enti del Terzo Settore.

I destinatari dovranno comunque possedere i seguenti requisiti:

  • residenza/domicilio nel Comune/Municipio in cui viene fatta la richiesta;
  • per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020;
  • essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera;
  • di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
  • non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti.

Oggetto

Il buono spesa/pacco alimentare ha un valore di 5 € a persona/giorno, elevabile a 7 € in caso in cui il destinatario sia un minore.

Al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti possibile il massimo importo concedibile in buoni spesa/pacchi alimentari per singolo nucleo familiare ammonta a 100 € a settimana.

Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un massimo di 100 €/mese.

Modalità di erogazione

I servizi sociali professionali locali a seguito della domanda delle famiglie accertano l’esistenza della presa in carico del richiedente presso i servizi o in caso di assenza di questa sulla base dell’autocertificazione, individuano i beneficiari, assegnano ed erogano secondo le procedure e le modalità stabilite dall’ente erogatore (ad es, regolamento/provvedimento comunale, distrettuale) i buoni spesa/pacchi alimentari e le spese per medicinali fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune dalla Regione.

Al fine di evitare duplicazioni nelle procedure i comuni possono operare in coerenza con le disposizioni di cui ai comma 4 e 6 dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

I Comuni singoli o associati provvedono tempestivamente all’erogazione dei buoni spesa/pacchi alimentari ai beneficiari anche attraverso l’attivazione di accordi con le catene di distribuzione alimentare per il servizio di consegna a domicilio in forza di convenzioni con gli enti del terzo settore per la relativa distribuzione, preferibilmente quelle già in essere nell’ambito dell’attuazione degli interventi di cui alla DGR n.115/2020. E’ fatta salva la possibilità di accordo anche con singoli esercizi di distribuzione e/o produzione alimentare.

La spesa dei medicinali è effettuata direttamente dal beneficiario o attraverso gli enti del terzo settore in convenzione con il comune/distretto sociosanitario che possono provvedere anche alla distribuzione.

I distretti sociosanitari possono fornire attraverso le strutture dell’Ufficio di Piano l’opportuna assistenza ai singoli comuni sia per quanto concerne le attività di segretariato sociale che di servizio sociale professionale necessarie per l’attuazione delle misure in questione.

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