APPROVATO IL PIANO #PRONTOCASSA: LA REGIONE AL FIANCO DI IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI

E’ stato approvato dalla Giunta regionale il primo pacchetto di misure per sostenere le micro, piccole e medie imprese, nonché i liberi professionisti, che operano nel Lazio, danneggiati dall’epidemia di Covid 19.

La serie di opportunità del “Pronto Cassa”, proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start Up e Innovazione, Paolo Orneli, assicurerà la liquidità necessaria per fare fronte alle esigenze generate dall’emergenza e per preservare i livelli occupazionali. Si tratta di un primo intervento ​ che offre la possibilità di attivare prestiti a tasso zero e garanzie per circa 450 milioni di euro, con modalità di accesso veloci e semplificate, proprio per consentire​ la​ più​ ampia​ partecipazione​ e​ la​ massima tempestività di erogazione. Questo sarà possibile grazie alla rimodulazione dei fondi europei e regionali e alla collaborazione con gli istituti di credito, la Banca Europea degli Investimenti, le Camere di Commercio e il Fondo centrale di Garanzia.

Vediamo, nel dettaglio, le opportunità previste nel “Pronto cassa”.

  1. Aziende e Partite Iva potranno beneficiare di prestiti fino a 10 mila euro, a tasso zero, da restituire in cinque anni con un anno di preammortamento per fare fronte alle esigenze di liquidità. Ciò è reso possibile grazie al “Fondo rotativo per il piccolo credito” di 55 milioni di euro, operativo, dagli inizi di aprile, attraverso la piattaforma “Fare Lazio”, gestita da Artigiancassa e Medio Credito Centrale.
  2. Attivazione di una provvista della Banca Europea degli Investimenti di 100 milioni saranno messi a disposizione degli istituti di credito del Lazio per generare 200 milioni di prestiti alle aziende, a tasso agevolato, ulteriormente ridotto ad un fondo regionale di 3 milioni di euro per garantire l’abbattimento degli interessi. La modalità di erogazione è stata semplificata perché le imprese potranno rivolgersi direttamente alle banche convenzionate, senza passare dalla Regione. Le procedure di selezione delle banche si concluderanno entro il 20 aprile e si potranno richiedere prestiti per la liquidità di importo superiore a 10 mila euro.
  3. Attivata una sezione speciale, all’interno del Fondo Centrale di Garanzia, dedicata alle imprese e ai liberi professionisti della regione per il rilascio di garanzie e per la riassicurazione delle operazioni dei Confidi, con coperture rispettivamente dell’80 percento e del 90 percento, utilizzando appieno le opportunità del Decreto “Cura Italia”. Il plafond iniziale sarà di 10 milioni di euro (5 milioni stanziati dalla Regione Lazio e 5 milioni dalle Camere di Commercio) a cui si potranno aggiungere ulteriori 10 milioni del Mise. Stimato un moltiplicatore pari almeno a 10 che sarà capace di generare operazioni per non meno di 200 milioni di euro.

A queste misure, si aggiunge un’altra importante novità per le imprese ossia la moratoria regionale straordinaria 2020, relativa agli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Le PMI che rientrano nei criteri stabiliti potranno richiedere la sospensione delle rate per un periodo massimo di 12 mesi o, in alternativa, allungamento dei mutui fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO

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MODALITA’ DI ACCESSO

Per ottenere i finanziamenti, le PMI dovranno rispondere all’Avviso pubblico che verrà predisposto e pubblicato nei prossimi giorni da RTI (gestore del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito) di concerto con Lazio Innova Spa. Si ricorda che la procedura è “a sportello” e le risorse verranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.​

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese

  • che hanno sede operativa nel Lazio;
  • operanti in tutti i settori, ad esclusione di quelli considerati “non etici” e fuori campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 “de minimis”;
  • sono ammissibili ai finanziamenti erogati a valere sulla Sezione V anche le MPMI che alla data di presentazione della domanda hanno esposizioni bancarie superiori a Euro 100 mila;
  • non sono ammissibili MPMI che hanno già ottenuto uno o più finanziamenti a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito.

Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V “Emergenza COVID-19/Finanziamenti per la liquidità delle PMI” del Fondo Rotativo Piccolo Credito.

VERIFICA DEI REQUISITI

Il​ possesso​ dei​ seguenti​ requisiti​ è​ attestato​ da​ dichiarazione​ autocertificata​ ai​ sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, rilasciata al momento della domanda di finanziamento:

  • aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
  • avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti;
  • non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti;
  • essere in regola con il rimborso dei finanziamenti;
  • non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, è effettuata con riferimento al periodo antecedente l’emergenza COVID-19 e quindi al 31 dicembre 2019;

La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti Preposti;

Il merito di credito della MPMI (capacità di rimborsare il finanziamento) è verificato con riferimento ai dati degli ultimi due bilanci approvati e alla situazione contabile riferita al 31 dicembre 2019;

Troveranno applicazione​ le​ ulteriori​ opzioni​ di​ semplificazione​ eventualmente​ disposte mediante provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO

Possono essere erogati finanziamenti con le seguenti caratteristiche:

  • finalità: copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19;
  • importo: 10 mila Euro;
  • durata: da 1 a 5 anni;
  • preammortamento: 12 mesi (solo per finanziamenti con durata di almeno 24 mesi);
  • Tasso di interesse: ZERO;
  • Rimborso rata: mensile costante posticipata;
  • Nessuna spesa da rendicontare.

MORATORIA REGIONALE STRAORDINARIA 202O

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La presente moratoria si applica ai finanziamenti o garanzie concessi in attuazione delle seguenti disposizioni:

  • L. 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L.25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione”;
  • L. 27 febbraio 1985, n. 49 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. “Fondo di Rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione (Foncooper).”
  • PORFESRLazio2007-2013:
    • Attività I.5.3. “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttividelle PMI”;
    • Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energiarinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul PORFESR Lazio 2007-2013”;
    • linea di intervento “SM ART ENERG Y FUND” – Attività II. 1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
    • Attività I. 5. 1 “Potenziamento dei Confidi”;
    • Fondo di garanzia per le imprese interessate dai Plus attivato con le risorse del POR FESR 2007/2013 Attività 1.5;
    • Asse I.5.4 “Sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia” (secondo la disciplina approvata dal Ministero per lo Sviluppo Economico per l’emergenza epidemiologica Covid-19);
    • Attività I. 5. 3. “Fondo per prestiti partecipativi alle start up”;
    • Attività I.5.1. “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
  • FondoperilsostegnodelcreditoalleimpresedelLazioexart.20dellaL.R.9/2005;
  • Fondoexart.67dellaL.R.27/2006IeIIbando;
  • FondodiGaranziaAccessoalCreditoPMILazioexart.52dellaL.R.11/97(costituitoaisensidellamodifica di cui all’art. 13 della L. R. 3/2004);
  • Fondo di Garanzia Regione Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 costituito ai sensi della modifica di cuiall’art. 60 della L. R. 9/2005;
  • Fondodigaranzia-Settoreagricoloexart.78L.R.02/2004″Agricoltura”;
  • L. 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incrementodell’occupazione” e L. 21-5-1981 N.240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” – Fondo contributi interessi e in conto canoni;
  • Interventiattivatinell’ambitodelFondodiFondiFARELazio-PORFESRLazio2014-2020:
    • Fondo Rotativo Piccolo Credito;
    • Fondo di Riassicurazione;
  • Interventi attivati nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi 21-28
    • Interventi attivati prima dell’approvazione del Nuovo Disciplinare (DGR 135/2016) a valere sulle risorse del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi 21-28)
    • Interventi a sostegno delle Adozioni Internazionali ex DGR 685 del 24 ottobre 2017 a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi 21-28)
    • Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2007-2013
    • Sezione Speciale Liquidità Sisma, ex DGR 140 del 28 marzo 2017
    • Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 Stelle Lazio
    • Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2014-2020

       

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le PMI:
a. finanziate o garantite dalle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1;

b. che alla data della presentazione della domanda (o alla data del Decreto Ministeriale 8 marzo 2020) risultino “in bonis” e pertanto non abbiamo posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;

c. che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss. mm. ii. , non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti della quale non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.);

d. nel caso di finanziamenti concessi in regime di esenzione per categoria (REG 651/2014), che non siano in difficoltà ai sensi del suddetto regolamento.

FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale 2020 i finanziamenti che rispettino le seguenti condizioni:

  • finanziamenti in essere alla data di pubblicazione del presente atto sul B. U. R. L ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1.
  • Le rate di tali finanziamenti (non pagate o pagate solo parzialmente) non siano scadute da più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte della PMI;
  • finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

SOSPENSIONE DELLE RATE

La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi,

Le operazioni di sospensione delle rate sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

  • qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione;
  • le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  • le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

ALLUNGAMENTO DELLA SCADENZA

In alternativa alla sospensione della rate di cui sopra, il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere concesso all’interessato fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.