LAZIO, MATTIA: “L’EQUO COMPENSO È UN DIRITTO PER TUTTI. IN BALLO IL FUTURO DI TANTI PROFESSIONISTI”

Una legge regionale per garantire l’equo compenso e la tutela delle prestazioni professionali svolte a favore della Regione Lazio, degli enti strumentali e delle società controllate è stata presentata in Consiglio regionale con prima firmataria Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione regionale lavoro e formazione, e dal consigliere Salvatore La Penna.

“L’equo compenso è un diritto per tutti – afferma la Mattia – in ballo c’è il destino di decine di migliaia di giovani donne e uomini, professionisti, che non possono accettare di vedere assegnate tutele a pochi privilegiati. I professionisti vanno tutelati, a maggior ragione da una Pubblica Amministrazione. Troppo spesso, purtroppo, pur di lavorare sono costretti a subire una concorrenza al ribasso, con svilimento dell’opera professionale prestata, e ad accettare clausole vessatorie. Una situazione che non è più tollerabile, motivo per cui, dopo essermi confrontata con i rappresentati degli ordini professionali, ho voluto presentare questa legge, di soli sei articoli e senza oneri finanziari per la Regione Lazio, che riconosce ai professionisti compensi adeguati alle tariffe fissate per legge, eliminando così situazioni di discriminazione sul lavoro inaccettabili”.
“Lavorerò con impegno – ribadisce la Mattia – affinché la proposta di legge venga incardinata in Commissione in tempi brevi, per poter così iniziare le audizioni e licenziare il testo quanto prima per giungere in Consiglio regionale per la discussione e la votazione”.

 

OSSERVAZIONE:

La legge sull’equo compenso, come ci è stato riconosciuto da diversi ordini professionali, segna un passo fondamentale per tutti i professionisti del Lazio per alcuni motivi:

1) come specificato nella relazione introduttiva, per la prima volta e senza ambiguità viene specificamente ammesso che nel nostro Paese la concorrenza al ribasso, conseguente alla crisi economica e alle norme sull’abolizione dei minimi tariffari e delle stesse tariffe, ha determinato lo “svilimento dell’opera professionale prestata”;

2) all’art. 2 si è previsto che per gli incarichi affidati ai professionisti esterni la Regione, gli Enti strumentali e le Società controllate debbano applicare le norme sull’Equo Compenso e non includere clausole vessatorie;

3) gli articoli successivi stabiliscono un’ulteriore tutela per i professionisti tecnici poiché, in fase di presentazione di un’istanza autorizzativa o richieste analoghe da parte del privato, è previsto l’obbligo di presentazione della lettera di affidamento dell’incarico professionale e, in sede di rilascio dell’atto autorizzativo, l’obbligo per l’amministrazione di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il professionista attesti il pagamento delle sue spettanze.

Alla stesura della legge un ruolo determinante è stato quello del confronto e dell’ascolto degli ordini professionali con l’obiettivo di garantire ai professionisti la certezza del pagamento del compenso da parte del cliente, senza dover ricorrere ad annose e costose azioni giudiziarie. 

 

PER ULTERIORE APPROFONDIMENTO, LA RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA A FIRMA ELEONORA MATTIA E SALVATORE LA PENNA:

 

Negli ultimi anni, la crisi economica che ha interessato anche il nostro Paese non ha risparmiato i liberi professionisti, già vittime di interventi di riforma che, purtroppo, hanno generato una concorrenza al ribasso, con conseguente svilimento dell’opera professionale prestata.

Nei limiti delle competenze legislative esercitate dalla Regione, con la presente proposta di legge si intende dunque introdurre strumenti che garantiscano l’equo compenso per le opere professionali svolte in favore della Regione, degli enti strumentali e delle società controllate e, soprattutto, assicurino al professionista di ricevere il pagamento delle proprie spettanze, coinvolgendo in tale contesto anche le istituzioni pubbliche.

In particolare:

– l’articolo 2, prevede che, in fase di affidamento ed esecuzione di incarichi conferiti a professionisti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, deve essere garantito ad essi un equo compenso nonché deve essere rispettato il divieto di prevedere clausole vessatorie, sulla base di atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale.

Nell’introdurre la disciplina dell’equo compenso e delle clausole vessatorie per la professione forense e, in quanto compatibile, per le prestazioni rese dagli altri professionisti, ha quindi espressamente previsto che: “La Pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

– l’articolo 3 contiene disposizioni a tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione di un’istanza autorizzativa o ad intervento, prevista da norme e da regolamenti regionali, provinciali e comunali. In particolare prevede che unitamente all’istanza sia presentata anche la lettera di affidamento dell’incarico professionale sottoscritta dal committente e la copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

– l’articolo 4, sempre con riferimento alle suddette istanze, stabilisce che, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, l’amministrazione deve acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, che attesti il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente e che sia redatta secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione;

– l’articolo 5 prevede che la Giunta regionale relazioni annualmente sullo stato di attuazione della legge. Per quanto riguarda l’aspetto delle coperture economiche della presente p.l., si evidenzia che, dall’attuazione della legge non deriverà alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.