LA MIA REGIONE È: PER L’EQUO COMPENSO AI LIBERI PROFESSIONISTI E ALLE LIBERE PROFESSIONISTE

Nei limiti delle competenze legislative regionali, con l’approvazione della Legge in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali abbiamo introdotto strumenti per garantire che la Regione, le società controllate e gli enti strumentali riconoscano compensi equi ai professionisti dei quali si avvalgono. Garantire l’equo compenso significa tutelare la dignità e la professionalità di migliaia di uomini e donne, contrastando il caporalato intellettuale e la concorrenza a ribasso esasperata dalla fase di crisi economica.

Una legge che sostiene in particolare i giovani e le donne, particolarmente penalizzati dai divari di genere e generazionali che caratterizzando i redditi e le possibilità di carriera nel mondo della libera professione.

Adozione di indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali impartite agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio che stabiliscono che:

–  negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le
specifiche professionalità;

–  negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi;

– nell’impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali;

– nella predisposizione del contratto di incarico professionale non devono essere inseriteclausole “vessatorie” (esempio: attribuzione all’amministrazione di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito, clausole che impongono al professionista l’anticipazione di spese o la rinuncia al rimborso di spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto del contratto oppure previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Consulta la Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 6

Consulta l’ordine del giorno approvato il 10 febbraio 2018