GENITORIALITA’, A PARTIRE DAL 13 AGOSTO NOVITA’ IN MATERIA DI CONGEDO PARENTALE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’INPS il decreto legislativo 30 giugno 2022 n.105, che entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 2022, in attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1158 relativa alla conciliazione tempi vita/lavoro, il quale ha introdotto alcune novità normative (in modificazione del T.U) in materia di maternità, paternità e congedo parentale al fine della condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la promozione della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

1. Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente, naturale, adottivo o affidatario, si può astenere dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. Il congedo deve essere comunicato in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio entro i cinque giorni precedenti. L’indennità giornaliera è pari al 100 per cento della retribuzione.

2. Maternità delle lavoratrici autonome

E’ previsto per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di morbosità collegate. Tale indennità è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL e calcolata a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

3. Congedo parentale

3.1 Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti

Si allunga il periodo indennizzabile dal congedo parentale ad entrambi i genitori e nella stessa misura fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi (elevabile a 6 per la madre, 7 pe ril padre e 11 mesi per genitore solo) , non trasferibili all’altro genitore. Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile  dalla durata complessiva di 3 mesi,per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi) al 30 per cento della retribuzione,

Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di età o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento con un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

3.2 Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata

Vi è disposta possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

3.3. Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi

Introdotto  il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. La nuova formulazione prevede il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

4. Domanda

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è possibile fruire della rimodulazione dei congedi mediante comunicazione al datore di lavoro e successiva presentazione della domanda telematica all’INPS sui consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà sarà disponibile la domanda telematica.

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