1 MILIONE PER I COMUNI LACUALI DEL LAZIO, CONTINUA L’IMPEGNO PER L’ESTATE SICURA

Anche per la stagione balneare 2021, come lo scorso anno, si prevede un forte aumento “del turismo di prossimità” verso le località lacuali del territorio Laziale e quindi la Giunta Regionale ha destinato 1 milione di euro da ripartire tra i Comuni lacuali della Regione per consentire agli stessi di offrire alla cittadinanza la fruizione in sicurezza degli arenili e delle coste balneabili dei laghi, nel rispetto della normativa vigente.

SOGGETTI BENEFICIARI, RISORSE E REGOLE ATTUATIVE

Gli interventi “Spiagge COVID free 2021” sono destinati ai 22 comuni lacuali laziali.

I progetti da realizzare devono essere strettamente finalizzati all’esigenza prioritaria del contenimento epidemiologico per assicurare una fruizione turistica dei litorali balneabili lacuali in sicurezza.

Ciascun Comune dovrà presentare un progetto, comprensivo al massimo di due interventi, che persegua le seguenti finalità:

  1.   attività volte ad assicurare il distanziamento sulle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili
  2.   attività volte alla sicurezza dell’accesso alle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili
  3.   attività volte alla igienizzazione, sanificazione degli ambienti e attrezzature e pulizia delle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili
  4. attività di guardiania e vigilanza lungo le spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili
  5. attività volte alla sicurezza della balneazione, ovvero implementazione, da parte dei Comuni, delle misure previste dalle Ordinanze di Sicurezza balneare, emanate dalle locali Autorità; In ogni caso non sono ammissibili spese relative a:

✓ personale dipendente (ivi incluso il lavoro straordinario); ✓ organizzazione di eventi quali spettacoli, teatri etc.;
✓ attività di vitto e/o alloggio per personale e/o utenti;
✓ opere pubbliche

Tutti gli interventi finanziati dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 30/9/2021.

INTERVENTI

  1. attività volte ad assicurare il distanziamento sulle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili Sono ammissibili le seguenti azioni:
  • apposita cartellonistica
  • pali e/o recinzioni
  • passerelle per il passaggio
  • postazioni informative

2. attività volte alla sicurezza dell’accesso alle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili,

  • applicazioni per prenotazione e gestione degli accessi
  • posizionamento e/o manutenzione di passerelle idonee

3. attività volte alla igienizzazione, sanificazione degli ambienti e attrezzature e pulizia delle spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili

  •  acquisto e utilizzo di prodotti igienizzanti;
  •  allestimento servizi igienici e relativa igienizzazione
  •  acquisto DPI e altri prodotti sanitari

4. attività di guardiania e vigilanza lungo le spiagge, i pontili e le banchine lacuali balneabili

Possono essere realizzati servizi di assistenza e vigilanza sugli arenili e presso gli accessi, anche con personale appositamente incaricato e relative attrezzature e strumenti.

5.  attività volte alla sicurezza della balneazione, ovvero implementazione, da parte dei Comuni, delle misure previste dalle Ordinanze di Sicurezza balneare, emanate dalle locali Autorità;

Sono ammissibili attività di assistenza bagnanti, anche con l’ausilio di unità cinofile e con strumenti tecnologici. Sono altresì ammissibili:

  • le spese per locazione semplice e il noleggio. Per quanto riguarda la locazione finanziaria o leasing finanziario, si fa riferimento all’art. 19 del citato DPR n. 22/2018.
  •  le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventI;
  • le spese generali sono ammissibili a condizione che siano strettamente funzionali all’intervento fino ad un massimo del 10%.

Gli arredi e le attrezzature mobili finanziate devono essere soggetti a guardiania e a conservazione/manutenzione e dovranno essere vincolate esclusivamente all’uso pubblico, per un periodo di 5 anni; in nessun caso potranno essere destinate ad attività commerciali (neanche attraverso conto terzi).

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E OBBLIGHI DEL COMUNE BENEFICIARIO

I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

1. un anticipo pari al 40% del contributo
2. un saldo pari al 60% del contributo.

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo, il Comune Beneficiario del finanziamento invia formale richiesta dell’erogazione del contributo a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata all’ufficio regionale di competenza corredata dalla documentazione prevista.

Tutta la documentazione correlata al progetto, inoltrata nelle varie fasi di avanzamento, dovrà sempre essere su carta intestata e riportare sempre il CUP e il CIG di riferimento del progetto.

La richiesta di erogazione dell’anticipo deve essere inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di giunta regionale di stanziamento delle risorse insieme alla documentazione prevista dalla delibera.

Entro il 30 settembre 2021 il Comune beneficiario sarà tenuto a trasmettere a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata, la richiesta di erogazione del saldo sottoscritta dal Legale Rappresentante del Sindaco corredata della documentazione prevista dalla delibera.