51 MILIONI PER IMPRESE E PARTITE IVA CON “RISTORO LAZIO IRAP”: PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO

Pubblicato il bando da 51 milioni di euro “RISTORO LAZIO IRAP” per l’erogazione di un contributo a fondo perduto al fine di rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I. V . A. della Regione Lazio penalizzati a causa del COVID-19.

Destinatari

I destinatari del contributo RISTORO LAZIO IRAP sono le MPMI e i professionisti titolari di partita IVA operanti nel Lazio, che sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una delle attività elencate nell’appendice 2 dell’avviso pubblico, individuate tra quelle che sono state incluse nei DDLL Ristori relativi alle zone gialle o che hanno subito una sospensione di attività a seguito dei DD.PP.CC.MM. 11 e 22 marzo 2020.

In particolare:
✔️ Pubblici esercizi, come ristoranti, bar, gelaterie, enoteche, pasticcerie ecc.;
✔️ Operatori del Turismo, come attività ricettive alberghiere e non (B&B ecc.), campeggi, ostelli, agenzie di viaggi, tour operator, guide turistiche ecc.;
✔️ Attività di organizzazione di convegni, fiere, feste, cerimonie;
✔️ Attività legate a tempo libero e benessere: discoteche, parchi tematici, centri benessere e termali, spa ecc.;
✔️ Attività del settore della cultura come musei, servizi di biglietteria di eventi, noleggi di strutture e attrezzature per spettacoli e manifestazioni, biblioteche, giardini zoologici ecc.) ad eccezione di cinema e teatri per i quali la Regione ha già pubblicato due avvisi specifici;
✔️ Attività del settore dello sport (attività di corsi sportivi, palestre, piscine ecc.) che non abbiano già usufruito della specifica misura regionale per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
✔️ Attività del commercio, all’ingrosso e al dettaglio, chiuse dai decreti di marzo, oltre ad agenti e rappresentanti di commercio;
✔️ Attività di servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.).

Il contributo è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. in data antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso e che hanno versato o devono versare una quota IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio.

Requisiti

A pena di esclusione, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti ala data di presentazione della domanda:

  • essere una MPMI secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento della Commissione (UE) N. 651 del 17 giugno 2014 – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato – oppure, essere un libero professionista titolare di una partita IVA attiva rilasciata prima della data di pubblicazione dell’avviso (requisito accertato mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 e 3bis dimensioni di impresa);
  • avere unità operativa nel territorio regionale; per i liberi professionisti avere il luogo di esercizio dell’attività nel territorio regionale;
  • esseresoggettipassividell’IRAPaisensidell’articolo3delD.lgs.446/1997;
  • essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAAed esercitare, in relazione all’unità operativa o al luogo di esercizio destinatari dell’intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 2 all’ Avviso (come da allegato 1 alla DGR 1000/2020);
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
  • non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • nonaverriportatocondanneconsentenzadefinitivaodecretopenaledicondannadivenutoirrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
    • delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
    • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
    • Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
  • non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  • essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
  • osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
  • essere in regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali;
  • essere in regola con la disciplina Antimafia;
  • essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
  • non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
  • non aver ricevuto aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • non aver ricevuto aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
  • non essere in posizione di conflitto di interessi o di pantouflage come da specifica dichiarazione (appendice 5).

Natura dell’Aiuto e contributo erogabile

Il contributo RISTORO LAZIO IRAP è parametrato, fino ad un massimo di 25.000 euro, sull’importo della seconda o unica rata dell’acconto 2020 dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) ed è finalizzato ad affrontare i bisogni di liquidità dell’impresa.

Il contributo a fondo perduto, non è subordinato alla presentazione di un programma di investimenti ed è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Modalità e termini della presentazione delle richiesta

La domanda dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso lo sportello telematico disponibile al sito https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/  che sarà attivato dalle ore 10.00 del giorno 11/01/2021 alle ore 10.00 del giorno 08/02/2021 o fino ad esaurimento risorse. La chiusura dello sportello sarà resa nota con apposito provvedimento del Direttore regionale competente, pubblicato sul sito web dedicato e sul BURL.

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