MORATORIA REGIONALE STRAORDINARIA: ECCO COME FUNZIONA

Tra le varie misure messe in atto dalla Regione Lazio per sostenere il lavoro durante l’emergenza sanitaria, arriva la moratoria straordinaria regionale 2020. 

Un importante provvedimento per sostenere la liquidità delle Piccole e Medie imprese operanti sul territorio regionale e danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

La delibera riguarda gli strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio e, nello specifico, prevede:

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Sospensione per 60 giorni di tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito dei procedimenti per la concessione di sovvenzioni in favore dei beneficiari, attivati dal Programma operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 quali, ad esempio, i termini per la:

  • costituzione delle ATI/ATS
  • costituzione della società beneficiaria da parte dei promotori ammessi alla sovvenzione
  • sottoscrizione degli Atti di Impegno, realizzazione progetti 
  • richiesta di Anticipo e relativa presentazione della fidejussione
  • richiesta di SAL
  • richieste di SALDO

N.B. Resta ferma la possibilità per i beneficiari di effettuare gli adempimenti a loro carico e di attuare i progetti nei termini originali, senza avvalersi della sospensione di cui alla presente deliberazione

PROROGA DEI TERMINI

Proroga per 60 giorni dei termini previsti per la presentazione delle domande per gli avvisi per i quali sono in corso le procedure di acquisizione delle domande da parte dei richiedenti, come di seguito specificato:

  • Avviso Pubblico “APEA – Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate(determinazione n.G01627 del 20/02/2020);
  • Avviso Pubblico “VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE” (determinazione 26 luglio2019, n. G101905) – 2^ Finestra;
  • Avviso Pubblico “PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2020(determinazione 20dicembre 2019, n. G18225);
  • Avviso Pubblico “Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI(Determinazione n.G18165 del 20/12/2019 e s.m.);
  • Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la II Fase (determinazione 21 gennaio 2020, n. G00471);

MORATORIA

OGGETTO

La presente moratoria si applica ai finanziamenti o garanzie concessi in attuazione delle seguenti disposizioni:

  1. L. 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L.25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione”;
  2. L. 27 febbraio 1985, n. 49 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. “Fondo di Rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione (Foncooper).”
  3. PORFESRLazio2007-2013:
    • Attività I.5.3. “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttividelle PMI”;
    • Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energiarinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul PORFESR Lazio 2007-2013”;
    • linea di intervento “SM ART ENERG Y FUND” – Attività II. 1 “Fondo di promozione dell’efficienzaenergetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziariaa favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
    • Attività I. 5. 1 “Potenziamento dei Confidi”;
    • Fondo di garanzia per le imprese interessate dai Plus attivato con le risorse del POR FESR2007/2013 Attività 1.5;
    • Asse I.5.4 “Sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia” (secondo la disciplina approvata dalMinistero per lo Sviluppo Economico per l’emergenza epidemiologica Covid-19);
    • Attività I. 5. 3. “Fondo per prestiti partecipativi alle start up”;
    • Attività I.5.1. “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria afavore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”;
  1. FondoperilsostegnodelcreditoalleimpresedelLazioexart.20dellaL.R.9/2005;
  2. Fondoexart.67dellaL.R.27/2006IeIIbando;
  3. FondodiGaranziaAccessoalCreditoPMILazioexart.52dellaL.R.11/97(costituitoaisensidellamodifica di cui all’art. 13 della L. R. 3/2004);
  4. Fondo di Garanzia Regione Lazio ex art. 52 della L.R. 11/97 costituito ai sensi della modifica di cuiall’art. 60 della L. R. 9/2005;
  5. Fondodigaranzia-Settoreagricoloexart.78L.R.02/2004″Agricoltura”;
  6. L. 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incrementodell’occupazione” e L. 21-5-1981 N.240 “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” – Fondo contributi interessi e in conto canoni;
  7. Interventi attivati nell’ambito del Fondo di Fondi FARE Lazio-POR FESR Lazio 2014-2020:
    • Fondo Rotativo Piccolo Credito;
    • Fondo di Riassicurazione;

1. Interventi attivati nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi 21-28

  • Interventi attivati prima dell’approvazione del Nuovo Disciplinare (DGR 135/2016) a valere sullerisorse del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi21-28)
  • Interventi a sostegno delle Adozioni Internazionali ex DGR 685 del 24 ottobre 2017 a valere sulFondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex L.R 6/2010 (art.1 commi 21-28)
  • Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2007-2013
  • Sezione Speciale Liquidità Sisma, ex DGR 140 del 28 marzo 2017
  • Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 Stelle Lazio
  • Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2014-2020

 

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le PMI:
a. finanziate o garantite dalle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1;
b. che alla data della presentazione della domanda (o alla data del Decreto Ministeriale 8 marzo 2020) risultino “in bonis” e pertanto non abbiamo posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
c. che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss. mm. ii. , non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti della quale non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.);
d. nel caso di finanziamenti concessi in regime di esenzione per categoria (REG 651/2014), che non siano in difficoltà ai sensi del suddetto regolamento. 3. Finanziamenti ammissibili

Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale 2020 i finanziamenti che rispettino le seguenti condizioni:

a. finanziamenti in essere alla data di pubblicazione del presente atto sul B. U. R. L ed a valere sulle misure agevolative regionali di cui al precedente art. 1.

b. Le rate di tali finanziamenti (non pagate o pagate solo parzialmente) non siano scadute da più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte della PMI;

c. finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

SOSPENSIONE DELLE RATE

La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi.

Le operazioni di sospensione delle rate sono realizzate con le seguenti condizioni e modalità:

  • qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione;
  • le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
  • le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
  • le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

ALLUNGAMENTO DELLA SCADENZA

In alternativa a quanto previsto al punto 4 il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere concesso all’interessato fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.

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